Statuto
Art.1 - Denominazione
È costituita
l'associazione denominata
"LIBERA ASSOCIAZIONE FORENSE"
Art.2 - Sede Sociale
L'associazione
ha sede in Milano, Via Carlo Poerio n. 14.
Art.3 - Durata
L'associazione ha durata fino al
31 dicembre 2099 (duemilanovantanove).
Art.4 - Scopo Sociale
L'associazione, che non ha scopo
do lucro, intende promuovere e sviluppare una coscienza critica e
sistematica del valore e della pratica della giustizia,
nonchè favorire l'aggregazione, la condivisione di
esperienze e lo scambio di informazioni, rapporti, conoscenze,
suggerimenti e aiuti tra coloro che operano nel mondo del diritto.
A titolo esemplicativo
l'associazione potrà:
- organizzare convegni e incontri su temi di rilevante
interesse giuridico;
- assumere posizione di fronte ad avvenimenti di
attualità che possono interessare il valore e la pratica
della giustizia, curando la diffusione di giudizi anche nell'ambiente
del palazzo di giustizia;
- svolgere attività di orientamento professionale;
- organizzare corsi di preparazione all'esame di procuratore
legale e di uditore giudiziario ovvero corsi di aggiornamento
e specializzazione professionale;
- stipulare convenzioni con enti e/o imprese;
- svolgere attività di impulso nei confronti degli
enti istituzionali (consiglio dell'ordine, sindacato avvocati, ecc.);
- realizzare forme di sostegno ai giovani che intraprendono
la professione e ai professionisti che attraversano
difficoltà lavorative.
Per perseguire i propri scopi
l'associazione potrà inoltre
collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o
internazionale con il quale ritenga utile avere collegamenti o
partecipazioni. Potrà inoltre chiedere e accettare
contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e
privati.
Art.5 - Soci
Possono essere soci tutti coloro che operano nel mondo della
giustizia
e del diritto; in particolare, solo a titolo esemplificativo: avvocati,
praticanti, magistrati, notai, dipendenti degli uffici giudiziari,
docenti od esperti in materie giuridiche.
Tuttavia il Consiglio Direttivo potrà consentire
l'associazione di persone che, pur estranee al mondo della giustizia e
del diritto, siano in grado, a suo insindacabile giudizio, di dare un
fattivo contributo al raggiungimento dello scopo sociale.
Nell'Associazione si distinguono:
- soci fondatori: sono coloro che partecipano alla
costituzione dell'associazione e danno vita alla prima fase degli
organi sociali. È facoltà del Comitato
Direttivo assimilare altri soci ai fondatori, attribuendo ad essi le
medesime prerogative;
- soci ordinari: sono coloro che, avendo presentato domanda
ed accettato lo statuto, condividendone le disposizioni, vengono
ammessi a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio
Direttivo;
- soci onorari: sono color che, per particolari meriti
professionali, vengono invitati dal Consiglio Direttivo a partecipare
alla vita associativa e a dare il loro contributo per il raggiungimento
dello scopo sociale.
La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio
Direttivo che decide senza obbligo di motivare l'eventuale rigetto.
I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della
quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo.
La qualità di socio si perde per esclusione, per
recesso e per mancato pagamento della quota associativa. In
particolare, i soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento
presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne
darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Il socio receduto
non ha diritto a liquidazione alcuna in relazione alle quote e ad
eventuali conferimenti versati.
Art.6 - Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il segretario
- il tesoriere
- il collegio dei revisori dei conti, se la sua istituzione
viene deliberata dall'assemblea dei soci.
Art.7 - Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente
del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.
In essa ciascun socio può farsi rappresentare da
altro socio. Ogni socio non può avere più di tre
deleghe.
All'assemblea possono partecipare i soci fondatori e ordinari
in regola con il pagamento della quota associativa, nonchè i
soci onorari.
L'assemblea deve essere convocata entro il 31 maggio di ogni
anno.
L'assemblea può inoltre essere convocata ogni
qualvolta lo reputi necessario il Consiglio Direttivo ovvero quando ne
faccia domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo un terzo dei
soci.
Le convocazioni devono farsi mediante avviso pubblicato con
affissione presso la sede dell'associazione o pubblicato con affissione
alla bacheca dell'associazione presso il Palazzo di Giustizia di Milano
ovvero mediante comunicazione scritta da inviare a ciascun socio a
mezzo posta ordinaria ovvero telefax. L'avviso di convocazione deve
contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda
convocazione.
Per la validità delle assemblee in prima
convocazione è necessaria la presenza, anche per
rappresentanza, di almento la metà dei soci e le delibere
saranno prese a maggioranza semplice.
Nal caso di seconda convocazione l'assemblea è
valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibera a
maggioranza semplice, salvo che nei casi in cui siano poste in
votazione delibere attinenti alla modifica dello statuto e dello
scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione, che devono
comunque essere prese a maggioranza assoluta dei soci.
L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo,
sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e
sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti, se la sua istituzione si rende opportuna o
necessaria, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e messa in
liquidazione dell'Associazione e su tutto quanto ad essa demandato per
statuto.
Art.8 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
I suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo dirige l'attività
dell'associazione e gestisce il suo patrimonio. Esso è
composto da cinque a nove membri, di cui almeno un terzo scelto tra
soci fondatori e tra qelli ad essi assimilati a norma dell'art.5.
Ogni carica è gratuita salvo diversa delibera
dell'assemblea.
Qualora venissero a mancare uno o più membri del
consiglio direttivo, gli altri integreranno il consiglio per
cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza
del consiglio che li ha cooptati.
Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il
consiglio decadrà e l'assemblea dovrà provvedere
alla nuova elezione.
Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente,
il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
Al consiglio direttivo spettano i più ampi poteri
per la ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle
decisioni che per statuto spettano all'assemblea ovvero ad altri organi
associativi.
Il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento
relativo all'organizzazione e alla gestione dell'associazione, di
singoli settori dell'attività e di tutte le iniziative da
essa promosse. Tale regolamento, alla cui osservanza sono tenuti tutti
i soci sin dalla sua adozione, sarà ratificato
dall'assemblea in occasione della sua prima convocazione.
Il Consiglio Direttivo potrà altresì
distribuire incarichi di responsabilità per la
gestione ordinaria di settori di attività o di iniziative
fra i propri componenti o fra i soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il
presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta
da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta per ogni
esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo
e alla quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi
membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttio è presieduto dal presidente
o, in sua assenza anche dal vicepresidente. In caso di assenza anche
del vicepreseidente, i membri del Consiglio Direttivo nomineranno un
presidente di turno.
Art.9 - Presidente, vicepresidente, segretario tesoriere
Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte
a terzi e in giudizio; convoca e presiede l'assemlea dei soci e il
Consiglio Direttivo.
Il vicepresidente collabora con il presidente e ne esercita i
poteri e le prerogative in sua assenza.
Il segretario ha il compito di attuare le delibere del
Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci: ha inoltre la
responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali.
Al tesoriere sono demandati i compiti relativi alla gestione
economico-finanziaria dell'associazione delegai dal Consiglio Direttivo.
Art.10 - Collegio dei revisori dei conti
La gestione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'associazione potrà essere controllata da un collegio
dei revisori dei conti composto fa tre membri effettivi nominati
dall'assemblea tra i soci che già ricoprono altre cariche.
Il collegio dei revisori rimane in carica tre anni.
Art.11 - Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è formato:
- dalle quote sociali e dai contributi volontari dei soci;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e
giuridiche;
- dai beni mobili ed immobili che diventeranno
proprietà dell'associazione;
- da donazioni, erogazioni, lasciti ed eredità;
- da entrate per servizi prestati dall'associazione;
- da ogni altra entrata o conferimento che
concorrerà a incrementare l'attivo sociale.
Art.12 - Scioglimento e liquidazione
Lo scoglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea
dei soci a maggioranza assoluta degli iscritti. L'associazione
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori
che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale a
enti senza scopo di lucro aventi oggetto analogo o affine a quello
dell'associazione.
Art.13 - Norme praticabili
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
norme del codice civile e delle leggi in materia.