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Statuto

Art.1 - Denominazione

È costituita l'associazione denominata

"LIBERA ASSOCIAZIONE FORENSE"

Art.2 - Sede Sociale

L'associazione  ha sede in Milano, Via Carlo Poerio n. 14.

Art.3 - Durata

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2099 (duemilanovantanove).

Art.4 - Scopo Sociale

L'associazione, che non ha scopo do lucro, intende promuovere e sviluppare una coscienza critica e sistematica del valore e della pratica della giustizia, nonchè favorire l'aggregazione, la condivisione di esperienze e lo scambio di informazioni, rapporti, conoscenze, suggerimenti e aiuti tra coloro che operano nel mondo del diritto.

A titolo esemplicativo l'associazione potrà:

  • organizzare convegni e incontri su temi di rilevante interesse giuridico;
  • assumere posizione di fronte ad avvenimenti di attualità che possono interessare il valore e la pratica della giustizia, curando la diffusione di giudizi anche nell'ambiente del palazzo di giustizia;
  • svolgere attività di orientamento professionale;
  • organizzare corsi di preparazione all'esame di procuratore legale e di uditore giudiziario ovvero corsi di aggiornamento e specializzazione professionale;
  • stipulare convenzioni con enti e/o imprese;
  • svolgere attività di impulso nei confronti degli enti istituzionali (consiglio dell'ordine, sindacato avvocati, ecc.);
  • realizzare forme di sostegno ai giovani che intraprendono la professione e ai professionisti che attraversano difficoltà lavorative.

Per perseguire i propri scopi l'associazione potrà inoltre collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale con il quale ritenga utile avere collegamenti o partecipazioni. Potrà inoltre chiedere e accettare contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici e privati.

Art.5 - Soci

Possono essere soci tutti coloro che operano nel mondo della giustizia e del diritto; in particolare, solo a titolo esemplificativo: avvocati, praticanti, magistrati, notai, dipendenti degli uffici giudiziari, docenti od esperti in materie giuridiche.

Tuttavia il Consiglio Direttivo potrà consentire l'associazione di persone che, pur estranee al mondo della giustizia e del diritto, siano in grado, a suo insindacabile giudizio, di dare un fattivo contributo al raggiungimento dello scopo sociale.

Nell'Associazione si distinguono:

  1. soci fondatori: sono coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e danno vita alla prima fase degli organi sociali. È facoltà del Comitato Direttivo assimilare altri soci ai fondatori, attribuendo ad essi le medesime prerogative;
  2. soci ordinari: sono coloro che, avendo presentato domanda ed accettato lo statuto, condividendone le disposizioni, vengono ammessi a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo;
  3. soci onorari: sono color che, per particolari meriti professionali, vengono invitati dal Consiglio Direttivo a partecipare alla vita associativa e a dare il loro contributo per il raggiungimento dello scopo sociale.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo che decide senza obbligo di motivare l'eventuale rigetto.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato pagamento della quota associativa. In particolare, i soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento presentando lettera di recesso al Presidente, il quale ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Il socio receduto non ha diritto a liquidazione alcuna in relazione alle quote e ad eventuali conferimenti versati.

Art.6 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

  • l'assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • il segretario
  • il tesoriere
  • il collegio dei revisori dei conti, se la sua istituzione viene deliberata dall'assemblea dei soci.

Art.7 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.

In essa ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

All'assemblea possono partecipare i soci fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota associativa, nonchè i soci onorari.

L'assemblea deve essere convocata entro il 31 maggio di ogni anno.

L'assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta lo reputi necessario il Consiglio Direttivo ovvero quando ne faccia domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo un terzo dei soci.

Le convocazioni devono farsi mediante avviso pubblicato con affissione presso la sede dell'associazione o pubblicato con affissione alla bacheca dell'associazione presso il Palazzo di Giustizia di Milano ovvero mediante comunicazione scritta da inviare a ciascun socio a mezzo posta ordinaria ovvero telefax. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e dell'eventuale seconda convocazione.

Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessaria la presenza, anche per rappresentanza, di almento la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza semplice.

Nal caso di seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibera a maggioranza semplice, salvo che nei casi in cui siano poste in votazione delibere attinenti alla modifica dello statuto e dello scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione, che devono comunque essere prese a maggioranza assoluta dei soci.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, se la sua istituzione si rende opportuna o necessaria, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione e su tutto quanto ad essa demandato per statuto.

Art.8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'associazione e gestisce il suo patrimonio. Esso è composto da cinque a nove membri, di cui almeno un terzo scelto tra soci fondatori e tra qelli ad essi assimilati a norma dell'art.5.

Ogni carica è gratuita salvo diversa delibera dell'assemblea.

Qualora venissero a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, gli altri integreranno il consiglio per cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del consiglio che li ha cooptati.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il consiglio decadrà e l'assemblea dovrà provvedere alla nuova elezione.

Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Al consiglio direttivo spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione delle decisioni che per statuto spettano all'assemblea ovvero ad altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo può adottare un regolamento relativo all'organizzazione e alla gestione dell'associazione, di singoli settori dell'attività e di tutte le iniziative da essa promosse. Tale regolamento, alla cui osservanza sono tenuti tutti i soci sin dalla sua adozione, sarà ratificato dall'assemblea in occasione della sua prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo potrà altresì distribuire incarichi di responsabilità  per la gestione ordinaria di settori di attività o di iniziative fra i propri componenti o fra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e alla quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttio è presieduto dal presidente o, in sua assenza anche dal vicepresidente. In caso di assenza anche del vicepreseidente, i membri del Consiglio Direttivo nomineranno un presidente di turno.

Art.9 - Presidente, vicepresidente, segretario tesoriere

Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede l'assemlea dei soci e il Consiglio Direttivo.

Il vicepresidente collabora con il presidente e ne esercita i poteri e le prerogative in sua assenza.

Il segretario ha il compito di attuare le delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci: ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali.

Al tesoriere sono demandati i compiti relativi alla gestione economico-finanziaria dell'associazione delegai dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Collegio dei revisori dei conti

La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'associazione potrà essere controllata da un collegio dei revisori dei conti composto fa tre membri effettivi nominati dall'assemblea tra i soci che già ricoprono altre cariche.

Il collegio dei revisori rimane in carica tre anni.

Art.11 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è formato:

  1. dalle quote sociali e dai contributi volontari dei soci;
  2. dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
  3. dai beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'associazione;
  4. da donazioni, erogazioni, lasciti ed eredità;
  5. da entrate per servizi prestati dall'associazione;
  6. da ogni altra entrata o conferimento che concorrerà a incrementare l'attivo sociale.

Art.12 - Scioglimento e liquidazione

Lo scoglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli iscritti. L'associazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibereranno in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale a enti senza scopo di lucro aventi oggetto analogo o affine a quello dell'associazione.

Art.13 - Norme praticabili

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi in materia.

L.A.F. - Libera Associazione Forense - Via Carlo Poerio, 14 - 20129 Milano - tel. 02/20241197 - fax. 02/20402890 - e-mail: info@lafonline.it
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